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I contratti dei servizi turistici

Il presente contributo è tratto da "ll Codice del Consumo" commentario curato da E.M.Tripodi e C. Belli- Maggioli, 2006 

Servizi turistici : artt. 80-100




IL COMMENTO
(di Antonio AdamoAvvocati Giusconsumeristi Italiani)
 
 
1.Definizioni e ambito di applicazione .
 
Il Capo IV, Parte II del nuovo Codice del consumo, che detta disposizioni in materia di singoli contratti, ha sostanzialmente fatto propria, senza modifiche sostanziali in termini di tutela, la normativa di cui al d.lgs. n. 111/1995 recante norme in materia di contratti di vendita di pacchetti turistici di recepimento della direttiva 90/314/CEE.
Viene definito “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due elementi indicati dall’art. 84 ed individuati nel trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori rispetto ai primi due e individuati dal richiamato art.87, lett. i) e o) che siano stati espressamente individuati al momento della prenotazione del pacchetto medesimo. Rimangono esclusi dall’operatività della normativa i servizi turistici che si esauriscano in un arco di tempo inferiore a 24 ore e che non prevedano un’estensione di almeno una notte. L’applicazione della normativa non è esclusa dalla eventuale fatturazione separata dei diversi servizi offerti.
La struttura lessicale della definizione, è tale da ricomprendere anche i pacchetti cosiddetti “a domanda” ossia quelli definiti, nelle loro linee essenziali, direttamente dal turista-consumatore in base alle specifiche esigenze del medesimo.
Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, con la sentenza 30 aprile 2002 ha stabilito che: “Non vi è alcun elemento nella direttiva 314/90, che consenta di escludere i viaggi “su misura” e tale interpretazione è confermata dall’allegato alla direttiva che consente di includere tra gli elementi del contratto i particolari desideri che il consumatore e l’agenzia di viaggio hanno definito al momento della stipulazione del contratto”[1].
I servizi turistici “tutto compreso” sono sottoposti alla normativa nazionale quando siano venduti o offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore che abbiano la qualità di “agenzie di viaggio e turismo” e siano regolarmente autorizzate ai sensi dell’art. 9 della l. 217/1983.
La normativa non si ritiene applicabile, pertanto, ai pacchetti turistici che risultino essere stati venduti all’estero, quand’anche fossero commercializzati da agenzie di viaggi e turismo autorizzate in Italia, né ai pacchetti turistici venduti direttamente dai fornitori dei servizi (o da altri soggetti) non autorizzati all’esercizio di attività d’agenzia di viaggio o ancora da associazioni non aventi scopo di lucro ma al di fuori dei limiti previsti dalla legge. Del pari non è applicabile ai pacchetti turistici tutto compreso venduti da soggetti di altri paesi ma non autorizzati in Italia[2].
L’art. 83, comma 1, a), definisce “Organizzatore di viaggio” colui che predispone la combinazione tra i ricordati elementi caratterizzanti il “pacchetto turistico” obbligandosi, in nome proprio e dietro il corrispettivo di un prezzo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici. Tale attività, che qualifica l’ambito di applicazione soggettiva della normativa in commento può essere validamente e legittimamente predisposta anche da associazioni non aventi finalità di lucro e che esercitino attività ricettiva e/o turistica esclusivamente per i loro associati.
Sono stati eliminati i riferimenti alle autorizzazioni di cui deve essere in possesso l’organizzatore di viaggi . Difatti pur nella consapevolezza che l’abrogazione dell’art. 9 della legge 17 maggio 1983, cui espressamente si richiamava il d.lgs n. 111/1995, non abbia eliminato l’obbligo delle autorizzazioni oggi disciplinato dalle leggi regionali di settore, secondo l’attuale sistema di riparto delle competenze legislative, si è ritenuto inopportuno inserire in un contesto normativo a vocazione codicistica, il riferimento ad istituti amministrativi sottoposti ad una legislazione regionale che potrebbe non essere uniforme.
I soggetti così individuati sono abilitati a commercializzare direttamente i pacchetti turistici o a servirsi di terzi (che rispecchino i requisiti soggettivi previsti) che in tal caso assumeranno la qualifica di “venditori”.
Il medesimo articolo definisce poi “consumatore”, restringendo l’ambito di operatività della direttiva 90/314/CEE, il soggetto acquirente o cessionario di pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare, senza remunerazione, un pacchetto turistico. Il legislatore ha evidentemente perseguito l’intento di tutelare colui che di fatto usufruisca del pacchetto turistico a prescindere dall’effettivo soggetto contraente[3].
Si ritiene, comunque, necessario ai fini della esatta identificazione dei soggetti di cui sopra, il richiamo al dettato normativo di cui all’art. 3 al quale si rinvia.
 
 
2. Conclusione del contratto , forma e obblighi di informazione.
 
Nella prassi commerciale relativa ai contratti di viaggio tutto compreso, la normale dinamica della proposta e dell’accettazione, individuati come momenti necessitati ai fini della conclusione del contratto secondo le regole di diritto comune, viene spesso soggettivamente e cronologicamente travolta con esiti poco riguardosi dell’interesse e dei diritti del consumatore-viaggiatore.
In sostanza nella prassi commerciale, il predisponente (e quindi l’organizzatore e o il venditore di cui al predetto art 83) appare formalmente come il destinatario di una proposta contrattuale effettuata dal consumatore-viaggiatore e che l’organizzatore si riserva di accettare attraverso l’atto di prenotazione[4]. In buona sostanza il professionista fa artificiosamente assumere al consumatore la veste di proponente[5]. L’artificio della prassi appena illustrata è evidente se si osserva che l’organizzatore, nell’atto di predisporre i depliants e gli opuscoli informativi relativi ai pacchetti di viaggio da lui organizzati, non fa altro che rendere noto ad un numero indeterminato di soggetti, qual è “l’oggetto della sua mercanzia” impegnandosi, in sostanza a prestare i suoi servizi a coloro che ne facciano richiesta in qualità di aderenti. Si tratta, evidentemente, di formulari standard, unilateralmente predisposti dall’organizzatore, che vengono sottoscritti da parte del consumatore. In definitiva, pertanto i contratti in parola sarebbero qualificabili come “contratti per adesione” e in quanto tali soggetti alla normativa codicistica di cui agli artt. 1341- 1342 c.c..
A sostegno della tesi appena esposta, ma contrariamente a quanto sostenuto da una isolata pronuncia di merito[6], si rileva che proprio in tale momento (quello della adesione del turista-consumatore alla proposta avanzata mediante contratto standard dall’organizzatore o venditore), il consumatore-turista, versa la caparra che deve essere contenuta nei limiti del 25% del costo complessivo a norma dell’art. 86, d).
In effetti se volessimo affermare che il contratto di viaggio si conclude secondo lo schema adottato dalla prassi commerciale(tesi adottata quindi dalla citata pronuncia di merito) e che delinea il capovolgimento delle posizioni contrattuali dei soggetti interessati rispetto alle regole di cui al diritto comune, allora dovremmo affermare che l’atto di prenotazione di viaggio da parte del turista-consumatore, consisterebbe in null’altro che in una proposta irrevocabile accompagnata dalla dazione di una somma di danaro e che avrebbe lo scopo di rafforzare l’impegno assunto dal consumatore, ma lascerebbe del tutto libero l’organizzatore di aderire o meno alla proposta[7].
Tale ricostruzione pero’ non avrebbe alcun supporto, ma anzi risulta del tutto disattesa dalla lettera dell’art. 86, lett.d ), che specifica che , in relazione all’importo versato a titolo di caparra dal consumatore “non si verificano gli effetti di cui all’art 1385 c.c. quando il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte”.
Deve ritenersi che l’uso del termine “recesso” sia stato adoperato, in senso tecnico e quindi come riferito allo scioglimento di un vincolo “contrattuale”già in essere e che si è perfezionato al momento della adesione da parte del consumatore con la sottoscrizione del modulo predisposto dall’organizzatore.
Per quanto attiene alla forma del contratto l’art. 85, 1°comma, prevede che il contratto di vendita di pacchetti turistici debba essere redatto “in forma scritta in termini chiari e precisi”. La norma si conclude con la previsione dell’obbligo di consegnare al consumatore copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o dal venditore.
La direttiva 90/314/CEE prevede, invece, all’art. 4.2.b) che le clausole contrattuali devono essere “enunciate per iscritto od in ogni altra forma comprensibile ed accessibile al consumatore”, stabilendo inoltre che il consumatore deve riceverne “copia” prima della conclusione del contratto.
Con tali previsioni il legislatore comunitario ha posto la necessità di una chiara ed esaustiva informazione al consumatore prevedendo che prima della conclusione del contratto lo stesso dovesse ricevere notizia in forma scritta od “in altra forma comprensibile ed accessibile, degli elementi essenziali del contratto di viaggio”.
Da ciò risulta evidente che lo scopo della direttiva non è quello di introdurre un particolare regime formale nella stipulazione di siffatti contratti, stante la non univoca indicazione, quanto quello, invece, di consentire al soggetto contrattualmente più debole, di avere piena informazione e conoscenza degli obblighi assunti nonché dei suoi diritti prima della partenza.
Sembra, in effetti, che il legislatore nazionale, nel formulare la norma di cui all’art. 85, erede dell’art. 6 di cui al d.lgs n. 111/1995 abbia, in un certo qual modo , detto, “minus quam voluit”. Infatti l’art. 5 della l. 1084/1977[8], dispone che “L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro”. Si prevede poi al successivo art. 7 che “Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contrattoLa violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione”.
Pertanto risulta agevole argomentare che il d.lgs 111/1995, attuativo di normativa comunitaria (direttiva 90/314/CEE ) che richiama in sostanza le disposizioni della ricordata convenzione internazionale volta a uniformare la normativa dei singoli paesi membri, oltre che strumento di valida tutela per il consumatore, la norma in parola non potrebbe, per elezione, prevedere la nullità assoluta del contratto di vendita di pacchetti turistici perché se così fosse avrebbe sostanzialmente tradito lo spirito della normativa comunitaria a scapito del consumatore.
E’ stato rilevato, infatti, che “il requisito della forma scritta non è previsto a pena di nullità, onde deve escludersi che integri elemento essenziale del contratto, mentre la chiarezza e la precisione sono funzionali alla esigenza di informare adeguatamente il consumatore e risolvere dubbi interpretativi, conformemente a quanto previsto in via generale dall’art. 1370 c.c., nei contratti di serie ed a quanto previsto piu’ specificamente dall’art. 1469 quater c.c.”[9]
Nello stesso tempo, pero’, è dato rilevare che la carenza del requisito formale imposto rientrerebbe tra le nuove nullità di protezione, rilevabili anche d’ufficio, ma solo a vantaggio del consumatore, quale soggetto debole che assume una posizione contrattualmente asimmetrica rispetto al professionista.
Tali prospettazioni, ora recipite dal legislatore, erano gia state acutamente dedotte dalla dottrina più attenta[10], alla luce della spiccata natura di strumento protettivo della norma in esame.
Il successivo art. 86 indica gli elementi del contratto di vendita di pacchetto turistico, individuando espressamente la necessita’ che il documento contrattuale indichi: la destinazione, nonché la durata, data di inizio e conclusione del viaggio; gli elementi necessari alla identificazione del soggetto organizzatore o venditore del pacchetto medesimo; il prezzo del pacchetto turistico, e le eventuali modalità di revisione del medesimo; l’importo della somma da versarsi al momento della prenotazione ( non superiore ad un quarto del costo forfetario complessivo); gli estremi della copertura assicurativa e delle altre polizze convenute con il viaggiatore; i presupposti per l’intervento del fondo di garanzia; i mezzi di trasporto impiegati e le caratteristiche dei medesimi. Inoltre, ove il pacchetto preveda la sistemazione in albergo, è necessario che venga indicata l’ubicazione di questo, la relativa categoria turistica, il livello e la conformazione dello stesso alla regolamentazione di settore dello Stato ospitante.
Devono essere, inoltre, oggetto di specifica previsione gli itinerari, le visite, le escursioni e gli altri eventuali servizi quando appositamente stipulati quali oggetti del pacchetto, nonché la eventuale presenza di guide turistiche e accompagnatori.
Nel caso in cui il viaggio preveda un numero minimo di partecipanti deve essere indicato il termine entro e non oltre il quale il viaggiatore deve essere avvisato dell’annullamento del viaggio per mancata adesione. Si specifica, inoltre, che devono essere espressamente indicati tutti gli eventuali altri accordi specifici intercorsi tra il viaggiatore e l’organizzatore o il venditore in relazione a particolari esigenze del viaggiatore circa le modalità del viaggio.
Necessaria è, altresì, la indicazione relativa alle spese che il viaggiatore debba sostenere nel caso in cui ceda il contratto a soggetti terzi, del termine entro il quale il consumatore debba presentare reclamo per inadempimento o inesatta esecuzione del contratto e di quello entro il quale debba comunicare la scelta relativa alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui al successivo art. 91.
Tale precisa elencazione risponde alla necessità, dichiarata dalla legislazione comunitaria, di eliminare le notevoli divergenze sia sul piano normativo che su quello della prassi commerciale, potenzialmente idonee a determinare situazioni di distorsione della sana concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri dell’Unione.
E’ necessario pertanto che tali attività di informazione, che corrispondono ad un compito necessitato a carico dell’organizzatore e del venditore, rispondano a requisiti di chiarezza e trasparenza circa i caratteri del servizio fornito, cosi come successivamente imposto dall’art. 88 che, disciplina il contenuto dell’opuscolo informativo.
 
 
3. Revisione del prezzo del pacchetto turistico e modifiche significative delle condizioni di contratto.
 
L’art. 90, 1° comma, consente la variazione del prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico entro limiti specifici e tassativamente individuati. Il primo limite attiene alla necessità che la eventualità della variazione di prezzo sia stata prevista nel contratto unitamente alle modalità di calcolo.
Tali variazioni sono consentite solo in relazione all’aumento dei costi del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco, di sbarco e di atterraggio in porti e aeroporti, nonché del tasso di cambio applicato.
Secondo la lettera della norma, ogni variazione percentuale, anche minima, delle voci di spesa appena ricordate, sarebbe tale da consentire la variazione del prezzo, pur nel rispetto del massimale previsto.
Tale previsione normativa risulta essere, sotto lo specifico argomento in parola, assolutamente conforme a quella contenuta nell’art.11 della Convenzione di Bruxelles resa esecutiva con la l. 1084/1977 che stabilisce il divieto di un aumento del prezzo “…. se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore”. La disposizione in esame si differenzia, invece, dalla Convenzione per la previsione, più favorevole al consumatore, che consente di esercitare il diritto di recesso nel caso in cui venga imposta una maggiorazione di prezzo non consentita. Si può, comunque, ritenere che il consumatore, qualora la variazione dei costi fosse di segno contrario, ossia, fosse a lui favorevole per una contrazione dei costi degli elementi ricordati, potrebbe, a tal punto, pretendere la riduzione del costo forfettario del pacchetto turistico nei limiti consentiti per la variazione al rialzo.Il tutto rimane, ovviamente, condizionato dalla concreta possibilità che i medesimo consumatore possa avere conoscenza delle variazioni dei prezzi degli elementi indicati[11].
Il secondo limite attiene alla entità della variazione. Sono consentite solo quelle modifiche in aumento contenute entro i limiti del 10% rispetto al prezzo previsto originariamente. In merito a tale aspetto è stato osservato che il prezzo complessivo del pacchetto turistico, è solitamente indicato in una pluralità di documenti che tutti concorrono alla formazione del contratto. In particolare il prezzo è indicato preventivamente nel catalogo (opuscolo informativo) ed è altresì indicato nel modello di prenotazione e poi, da ultimo, nel documento di conferma del viaggio fornito dall’organizzatore che rappresenta, secondo la prassi commerciale in precedenza criticata, il momento conclusivo del contratto[12].
Nel caso in cui la maggiorazione sia superiore alla soglia fissata legalmente, il viaggiatore avrà diritto di recedere liberamente dal contratto ed ottenere la ripetizione delle somme gia eventualmente corrisposte all’organizzatore.
Terzo ed ultimo limite e’di natura cronologica; saranno considerate inefficaci tutte le variazioni di prezzo sopravvenute nei venti giorni che precedono la partenza.
Sostanzialmente, nonostante la apparente portata perentoria della norma, sembra logico poter dedurre che il diritto di recesso non possa essere liberamente esercitato dal consumatore allorché la variazione di prezzo sia comunque contenuta nella previsione normativa[13]. Sostanzialmente la variazione del prezzo realizza una tra le ipotesi di modifiche significative del contratto, disciplinate in maniera dettagliate dal successivo art. 91.
Quest’ultima norma disciplina le modifiche delle condizioni contrattuali che possono verificarsi prima della partenza o successivamente a questa. Quanto alle prime il legislatore ha imposto all’organizzatore che si trovi nella necessità di dover modificare in modo “significativo” uno o più elementi del contratto, di darne prontamente avviso in forma scritta al consumatore indicando il tipo di modifica e le “variazioni di prezzo che ne conseguono”. La formulazione di tale ultimo inciso, che attiene alla variazione di prezzo, appare poco pertinente, rientrando l’ipotesi in parola nella disciplina della norma precedente . In relazione alle modifiche delle condizioni di contratto “prima della partenza”, il primo comma della disposizione le consente solo quando l’organizzatore si trovi nella necessità oggettiva di determinarne la variazione, a nulla rilevando le ipotesi di mera convenienza o maggior redditività delle modifiche approntate rispetto alle previsioni iniziali. Si propende, in tal senso, per una interpretazione rigorista della norma, tale che le modifiche necessitate siano legittime solo allorquando le condizioni contrattuali, previamente pattuite, dovessero successivamente rendersi impossibili o quanto meno eccessivamente onerose per l’organizzatore. Sorregge tale interpretazione il fatto che la direttiva comunitaria si riferisca ad una vera costrizione che necessiti la modifica stessa in termini significativi[14]. La norma impone, altresì che la variazione venga comunicata al consumatore in forma scritta, sicchè deve ritenersi priva di effetto la notizia dell’esercizio del jus variandi pervenuta “aliunde”.
Per quanto attiene al carattere della ‘significatività’ si ritiene che si debba far riferimento alla economia complessiva degli interessi sostanziali delle parti, di modo che il dato obiettivo della modifica della condizione debba essere valutato correlativamente all’interesse specifico del consumatore al mantenimento delle condizioni. Per esempio potrebbe essere considerata significativa la variazione della sistemazione in albergo quand’anche la categoria rimanesse la stessa ma la ubicazione della sistemazione indicata successivamente dall’organizzatore fosse più distante (in modo sensibile) dalla spiaggia o da altri siti di attrazione turistica e quando l’esatta ubicazione della struttura alberghiera sia stata determinante e oggetto di specifica pattuizione[15].
Ove la modifica rivesta tali contenuti di essenzialità e sia stata comunicata, il consumatore ha facoltà di rifiutare la proposta alternativa e di recedere liberamente dal contratto o di usufruire di altro pacchetto turistico offerto dal tour operator e di qualità analoga a quello originario o superiore senza che in tale ultima circostanza il consumatore medesimo sia tenuto a corrispondere al tour operator la differenza di prezzo. Il consumatore ha pertanto facoltà di accettare pacchetti turistici sostitutivi che abbiano valore economico inferiore a quello originario salvo il rimborso dell’eccedenza gravante sul tour operator. Nel caso in cui rifiuti offerte sostitutive (il rifiuto non dovrà essere in alcun caso giustificato) il consumatore avrà diritto alla restituzione di tutte le somme già corrisposte entro i successivi sette giorni previa comunicazione al tour operator circa la sua scelta entro due giorni lavorativi dalla data di comunicazione delle modifiche.
In tal caso sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse previsto un termine piu’ ampio anche per consentire al consumatore una maggiore ponderazione delle circostanze nonché delle sue facoltà; in effetti il consumatore potrebbe trovarsi nella condizione di non aver sufficiente tempo per procurarsi altrove una alternativa diversa da quella prospettata dal tour operator e magari più confacente alle sue aspettative, pur in considerazione del fatto che la medesima norma sembra indurre a ritenere insindacabile da parte del consumatore i criteri di scelta in base ai quali il tour operator individua i pacchetti turistici da proporre in alternativa a quello oggetto di originaria pattuizione e ritenendo peraltro inverosimile che il tour operator predisponga pacchetti di viaggio che abbiano un costo superiore ben sapendo che in tal caso, stando alla lettera della norma, non avrebbe titolo per pretendere ulteriori somme dal viaggiatore. Dispone infatti la norma che “questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.”
Sarebbe peraltro del tutto vessatoria la clausola che prevedesse limitazioni alla facoltà di scelta da parte del consumatore-viaggiatore o che imponesse un insindacabile giudizio di conformità da parte del tour operator relativo al pacchetto di viaggio alternativo oggetto di nuova proposta.
Diversa e’, invece, la disciplina delle modifiche quando esse vengano realizzate dopo la partenza. Infatti, se dopo la partenza, venga meno la possibilità di effettuare “una parte essenziale” dei servizi previsti dal contratto, il tour operator ha l’obbligo di predisporre valide soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio senza che queste debbano comportare oneri aggiuntivi per il consumatore e fatto salvo ogni ulteriore danno per il consumatore.
Si sottolinea, in tal caso, in linea con la interpretazione circa la significatività delle modifiche, che in talune circostanze, una pluralità di modifiche non significative, potrebbe, a rigore, ben integrare una ipotesi di modifica della parte essenziale dei servizi originariamente pattuiti, anche quando questi si verificassero successivamente alla partenza.
Nell’ipotesi in cui risulti impossibile prevedere delle soluzioni alternative o il consumatore le rifiuti per giustificato motivo, l’organizzatore ha l’obbligo di approntare tutte le condizioni necessarie per il rientro del consumatore nel luogo di partenza o in quello diversamente convenuto.
E’ prevedibile che l’individuazione del “giustificato motivo” che consente al consumatore di potersi sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale in tali circostanze, sarà momento di incertezza interpretativa. La valutazione dovrà, dunque, necessariamente essere effettuata alla luce dei principi di correttezza e buona fede di modo che debba escludersi la legittimità del rifiuto solo nei casi in cui la alternativa prospettata dal tour operator risulti oggettivamente adeguata alla originaria previsione.
Sarà necessario che il tour operator predisponga mezzi di trasposto “equivalenti” a quello convenuto e che il medesimo corrisponda al consumatore la somma relativa ai servizi non goduti da quest’ ultimo e in ragione delle circostanze sopraggiunte. In merito alla equivalenza dei mezzi di trasporto predisposti dal tour operator in caso di rientro anticipato del consumatore, deve ritenersi legittimo il rifiuto da parte dell’operatore di consentire al consumatore l’imbarco su volo di linea quando la previsione iniziale avesse ad oggetto un volo charter.Deve, però, riconoscersi la legittimità del rifiuto da parte del consumatore di usufruire di un volo che rendesse eccessivamente scomodo il rientro magari perché il medesimo preveda una serie di scali intermedi tale da rendere più difficoltoso e disagevole il rientro.
E’fatto, in ogni caso, salvo ogni ulteriore danno subito dal consumatore.
 
4. La cancellazione del viaggio da parte dell’organizzatore.
 
L’organizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza indennizzo alcuno nel caso in cui :
-non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto dal contratto di viaggio e solo quando il consumatore sia stato informato per iscritto entro il termine dei venti giorni precedenti la data indicata per la partenza;
-sopravvengano cause di forza maggiore, esclusa l’ipotesi che si tratti di cancellazione delle prenotazioni per overbooking.
In merito alla prima ipotesi deve riconoscersi all’organizzatore la facoltà di cancellare il viaggio nell’ipotesi in cui si siano verificate calamità naturali nel paese di destinazione e tali che le medesime possano pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e/o la piacevolezza del viaggio (si pensi, per esempio, al tragico fenomeno dello tsunami che ha recentemente colpito il sud-est asiatico).
In tali circostanze il recesso del consumatore deve ritenersi del tutto legittimo anche nel caso che tour operator non abbia cancellato il viaggio medesimo, non potendo farsi ricadere sul consumatore il c.d rischio di impresa[16].
 
5.Contestazioni e reclami
 
L’art. 98 è indubbiamente quello, della normativa in esame, che forse piu’ di altri risente della poco felice qualità della tecnica legislativa adoperata dal Legislatore. La contestazione delle eventuali carenze nella esecuzione del contratto deve essere effettuata “senza ritardo” di modo che l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore possano porre rimedio agli inconvenienti occorsi.
Tale previsione è del tutto in linea con il principio generale della collaborazione del creditore che deve agire secondo buona fede nella limitazione del danno causato dal debitore inadempiente. Il comma secondo pero’, pone il problema della obbligatorietà del reclamo che sembrerebbe essere messa in dubbio dall’uso del verbo “può” unito all’avverbio “altresì”, quasi a voler dire che il consumatore per rafforzare la contestazione originaria ed immediata avrebbe facoltà di sporgere formale reclamo con lettera R/R da inoltrarsi entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro.
La formulazione della norma sembrerebbe escludere che il termine sia stato posto a pena di decadenza, non essendo tale sanzione espressamente prevista. Ciò sembrerebbe da escludere in considerazione della ratio dell’intera normativa che, avendo come scopo dichiarato quello di rafforzare la tutela del turista-consumatore, male avrebbe realizzato il suo scopo se avesse previsto un onere cosi’ gravoso per il destinatario della sua tutela. Tali argomentazioni di favore per il consumatore sembrano essere confortate da giurisprudenza quasi univoca [17]. E’ stato infatti osservato che qualora il viaggiatore abbia contestato in maniera chiara e univoca le inadempienza del tour operator, perdurante il soggiorno, costui non è obbligato a dover comunque inoltrare reclamo entro il termine di giorni dieci dalla data del rientro nel luogo di partenza Difatti deve escludersi l’applicabilità del termine di decadenza in quanto la norma è volta a figurare i diritti nascenti dal contratto di acquisto di pacchetti turistici soggetti solo a norme prescrizionali.
 
6. Il regime della responsabilità da inadempimento
 
Le norme che disciplinano la responsabilità del venditore o dell’organizzatore assumono ruolo centrale nell’intero assetto normativo originario di settore approntato con il D.Lgs. n. 111/1995 e di cui come già precisato la normativa in commento è erede.
Prima notazione di merito, necessitata dalla delimitazione dell’ambito di operatività della normativa, è quella che tale disciplina non troverà applicazione nel caso in cui il consumatore abbia invocato l’intervento dell’organizzatore ai fini esclusivi della prenotazione alberghiera o dell’acquisto del biglietto di trasporto (a prescindere dal mezzo utilizzato) non potendosi ravvisare, in tali ipotesi, l’acquisto di pacchetti turistici tutto compreso.
 Risulta, pertanto, confermata la necessità della combinazione di almeno due degli elementi di cui all’art. 84.
Sotto altro aspetto, le medesime norme non potranno essere invocate allorquando il venditore e/o l’organizzatore non rispondano ai requisiti soggettivi necessitati dall’art. 83. In tali circostanze sarà applicabile la meno incisiva normativa convenzionale disposta dalla Convenzione internazionale in materia di Contratti di Viaggio, firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970 e ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
Le norme in esame sono quelle contenute negli artt. 93-96. La prima delle summenzionate norme afferma che “l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”. Risulta, pertanto, che venditore e organizzatore rispondano a proprio titolo secondo la responsabilità di ciascuno e senza che possa rinvenirsi una ripartizione aprioristica[18]. Si tratta, invero, di un regime di responsabilità diversificato sostanzialmente in funzione degli obblighi assunti da ciascuno dei soggetti nei confronti del consumatore di modo che il venditore del pacchetto turistico non sarà tenuto a rispondere verso il consumatore per l’inadempimento da parte del tour operator né in via solidale né in via diretta[19].
Quest’ultimo sarà obbligato a risarcire i danni causati al consumatore qualora non dimostri che l’inadempimento della prestazione o la sua inesatta esecuzione sia dipesa da fatto a lui non imputabile, pertanto sembra logica deduzione, prevista altresì dall’art. 96, quella secondo la quale il medesimo sarà esonerato da qualsiasi responsabilità allorquando l’inadempimento sia dipeso da fatto del consumatore o di un terzo o sia derivato da caso fortuito o forza maggiore.
Si tratta, evidentemente, di obbligazioni di risultato ed il comportamento dell’organizzatore andrà valutato in relazione al dovere di buona fede e correttezza imposto dai principi di diritto comune. Sarà pertanto necessario che costui individui a propria difesa una delle summenzionate cause di esonero.
In questa linea si collocano alcune recenti pronunce di merito che hanno escluso la responsabilità dell’organizzatore allorquando il danno al consumatore sia derivato dal comportamento esclusivo ed imprevedibile di un terzo “estraneo all’insieme dei rapporti attinenti al viaggio organizzato”[20].
Analogamente, l’organizzatore risponderà anche del fatto di soggetti ausiliari e fornitori che abbiano prestato servizi non accessori nell’esecuzione degli obblighi inerenti al pacchetto turistico tutto compreso. Tale principio è poi mitigato dalla espressa previsione del diritto di surrogazione che il medesimo organizzatore ha nei confronti del terzo fornitore o ausiliario che abbia con il suo operato recato pregiudizio al consumatore, tale diritto risulta logicamente subordinato all’effettivo ristoro del consumatore per opera dell’organizzatore medesimo.
Per quanto attiene invece alle specifiche responsabilità del venditore di pacchetti turistici, costui agisce nell’economia del rapporto, quale mandatario del consumatore incaricato della stipulazione del contratto di viaggio. Nell’esercizio di tale attività, il venditore è quindi responsabile per “culpa in eligendo”, nella scelta del tour operator e del fornitore del singolo servizio inerente al pacchetto. Il problema principale è posto dalla esatta individuazione dei doveri che incombono al venditore- mandatario diligente. Rientra senza dubbio negli obblighi del mandatario- venditore quello di informazione e di consulenza in merito agli orari, alle modalità di ingresso e soggiorno in paese straniero e cioè di tutti quegli adempimenti che risultano strumentali e necessari rispetto al pieno godimento della vacanza[21].
Varranno anche per il venditore le esclusioni di responsabilità previste per l’organizzatore all’art. 96, nonché il diritto di surroga di cui all’art. 97.
 
7. Limitazioni di responsabilità
 
Gli artt. 94 e 95 della normativa in esame determinano il limite risarcitorio al quale è tenuto il debitore della prestazione.
L’individuazioni dei limiti di beneficio per il venditore o l’organizzatore di viaggi è stata effettuata, per quanto attiene all’ipotesi di danno alla persona, attraverso una seria di rinvii alle “convenzioni internazionali che disciplinano la materia di cui sono parti l’Italia e Unione Europea”.
Si tratta della Convenzione di Varsavia del 1929 in materia di unificazione di norme relative al trasporto aereo internazionale, della Convenzione di Berna del 1961 relativa al trasporto ferroviario di viaggiatori e bagagli, della Convenzione di Bruxelles del 1970.
Corre obbligo sottolineare che la Convenzione di Varsavia è stata superata dalla Convenzione di Montreal del 1999 circa la responsabilità del vettore del trasporto aereo internazionale che, agli articoli 17 e 19, ha previsto il venir meno del principio della limitazione del risarcimento danni alla persona del passeggero.
Per i danni da morte e lesione del passeggero è stato introdotto un regime di responsabilità oggettiva circa i danni quantificabili entro il valore di 100.000 DPS[22]. Per i danni ulteriori il vettore risponde illimitatamente ove non dimostri che il danno è stato causato da fattori non dipendenti dal comportamento di soggetti di cui il vettore e’ tenuto a rispondere a meno che il danno non dipenda integralmente da soggetti estranei.
Analogamente dicasi per la Convenzione di Berna.
Deve pertanto ritenersi che, in mancanza di norme internazionali che pongano limiti al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, rimangano operativi unicamente i limiti di cui alla CCV[23].
Pertanto, in relazione al risarcimento danni gravante sull’organizzatore di viaggi, la medesima, all’art 13 la Convenzione dispone, che: “L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:
-50.000 franchi (oro germinal) per danno alle persone;
-2.000 franchi per danno alle cose;
-5.000 franchi per qualsiasi altro danno.
Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio”.
Per quanto riguarda, invece, l’intermediario di viaggi, l’art. 22 della CCV dispone che “L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore.
Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.”
Si è altresì disposto, all’ultimo comma dell’art. 94 della normativa in commento, l’inderogabilità in peius di tali norme. Il comma secondo dell’art. 94 indica, invece, in tre anni il termine di prescrizione della azione risarcitoria, termine che decorre dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. La stessa norma chiarisce che per i danni che abbiano avuto luogo in relazione alla esecuzione del contratto di trasporto oggetto di un pacchetto, si applicano i termini di cui all’art. 2951 c.c., e quindi rispettivamente dodici e diciotto mesi a seconda che il trasporto abbia interamente luogo nel territorio europeo o abbia origine in Europa e prosegua poi fuori dall’Europa e ivi abbia conclusione.
Per quanto attiene, invece, ai danni diversi da quelli alla persona, il legislatore, in maniera alquanto discutibile ha sostanzialmente limitato tale ipotesi di risarcimento alla previsione minimale fornita dalla CCV.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tali circostanze in un anno dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Attenta dottrina ha avuto modo di sollevare perplessità circa l’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale che coinciderebbe con il giorno di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Infatti, potrebbe determinarsi l’eventualità che il viaggiatore non vi faccia rientro o vi faccia rientro solo dopo lungo periodo di cura dovuta a lesioni riportate proprio in relazione all’inadempimento del contratto di viaggio[24]. Si evidenzia, però, che la lettera della norma non impone che il rientro del viaggiatore nel luogo di partenza debba rigorosamente coincidere con quello previsto nel contratto come data di termine del servizio oggetto del pacchetto turistico, per cui una lettura in linea con lo spirito della Direttiva autorizzerebbe a ritenere che tale giorno potrebbe ben coincidere con quello successivo in cui il viaggiatore rientra “effettivamente” nel luogo di partenza o in quello di sua abituale residenza e quando tale data sia stata differita proprio in relazione all’inesatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di viaggio e per responsabilità dell’organizzatore e/o del venditore[25].
 
8. Il danno da vacanza rovinata.
 
Nel novero dei danni “diversi dal danno alla persona” ed espressamente previsti, come gia ricordato dall’ art. 95 della normativa in commento, ruolo predominante, sia nella analisi dottrinaria che nella casistica giurisprudenziale, è stato assunto dal c.d. “danno da vacanza rovinata” di origine anglosassone.
I giudici inglesi hanno per primi riconosciuto, infatti, il diritto del turista ad ottenere il risarcimento dei “moral damages” derivanti dall’inadampimento di un contratto di vendita di servizi turistici a far data dall’ormai lontano 1973.
Per danno da vacanza rovinata deve intendersi in via generale il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista a godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di svago e di piacere o di riposo, senza che il medesimo possa essere costretto a soffrire disagi psico-fisici che spesso si accompagnano alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma turistico previsto, avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative.
Tale definizione utilizzata dalla quasi totalità dei commentatori è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza più sensibile verso le c.d. “nuove voci del danno”.
Di contro si deve sottolineare come molta parte dei giudici italiani ha disatteso tale linea interpretativa nonostante che la ormai notissima sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito il principio secondo cui l’art.5 della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso, tenuto conto della importanza che riveste il mancato godimento della vacanza per il consumatore che aderisce ad un pacchetto affidandosi all’organizzazione altrui, prevedendo al contempo la facoltà per gli Stati membri di consentire che l’indennizzo per i danni diversi da quelli corporali sia limitato in virtu’ del contratto[26].
La Corte ha, infatti, riconosciuto che l’art. 5 della direttiva, deve essere interpretato tenendo conto delle finalità precipue della normativa comunitaria sui viaggi “tutto compreso” mira ad eliminare le divergenze esistenti tra le norme dei vari Stati membri in materia e ad eliminare le distorsioni del mercato garantendo una tutela uniforme ai consumatori.
A tal fine l’art. 5 prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organizzatori ed i venditori del contratto turistico “tutto compreso” siano responsabili verso i consumatori della buona esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo e dei danni causati dal suo mancato adempimento.
Per quanto attiene la risarcibilità dei danni morali il legislatore comunitario ha tenuto presente l’importanza che riveste il mancato godimento della vacanza per il consumatore che aderisce, affidandosi all’organizzazione altrui, prevedendo la facoltà degli Stati membri di consentire che l’indennizzo per danni diversi da quelli alla persona sia limitato in virtù del contratto. Pertanto la Corte ha dedotto la implicita previsione della risarcibilità dei danni morali in base al principio secondo cui il consumatore deve essere risarcito del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva o inesatta esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.
Nonostante tutto pero’, come gia detto, molte Corti italiane hanno dato responso di segno nettamente avverso. Il problema è, in effetti, di natura essenzialmente qualificatorio. Ci si è chiesti cioè se tale danno abbia natura patrimoniale o se invece non sia più corretto ascriverlo nella ampia casistica del danno non patrimoniale. Proprio dalla scelta di quest’ultima indicazione classificatoria, copiosa giurisprudenza ha fatto conseguire la non risarcibilità del danno. Si è osservato, infatti, che “in tema di contratto di viaggio turistico, in caso di inadempimento dell’organizzatore, non può accogliersi la domanda giudiziale di risarcimento danni da vacanza rovinata, atteso che il principio della risarcibilità del danno morale nel solo caso delle conseguenze penali degli illeciti aquiliani, non appare allo stato della giurisprudenza, superabile”[27].
Tali posizioni rigidamente formalistiche sembrano essere state solo recentemente superate grazie ad una reinterpretazione dell’art. 2059 c.c., ad opera della Suprema Corte.
Tale interpretazione ha determinato il venir meno del vincolo che il risarcimento del danno morale risentiva rispetto alla necessaria commissione di un evento delittuoso. Con le sentenze nn. 8827/2003 e 8828/2003 i giudici di legittimità hanno finalmente superato la tradizionale interpretazione dell’art. 2059 c.c. che, in esclusivo rapporto all’art. 185 c.p., circoscriveva la risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole conseguenze civili degli illeciti penali[28].
Pertanto in ipotesi di danno ingiusto da cui sia derivato una lesione ai valori della persona costituzionalmente protetti, il danno morale trova riconoscimento anche se il fatto non integri gli estremi del reato. La nuova e più ampia interpretazione dell’art. 2059 c.c. , consente in tal modo di ricomprendere nel suo ambito di tutela tutti quei danni di carattere non patrimoniale derivanti da fatto illecito che incidano negativamente sui valori della persona umana protetti dalla Costituzione oltre che da leggi speciali o norme interpretative sui diritti umani.
La nozione del danno da “vacanza rovinata” che si è venuta affermando, sembra far leva su due elementi qualificanti: il primo relativo ai cosiddetti “emotional ditress” collegati al mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore e dai quali dipende il parziale o poco gratificante godimento della vacanza[29] ed il secondo che sottolinea l’interesse del consumatore-turista di godere di un periodo di vacanza pienamente confacente alle proprie aspettative anche alla luce della qualificazione di tale ultimo interesse, come inerente alla persona e quindi in quanto tale costituzionalmente garantito.
In verità ancor prima delle citate sentenze, la giurisprudenza di merito, partendo da posizioni di deciso diniego, si è poi orientata verso posizioni decisamente più possibiliste soprattutto dopo la ricordata sentenze della Corte di Giustizia Europea della quale i giudici interni, non potevano non tenere conto. La stessa Corte di Giustizia europea ha confermato il suo precedente orientamento riconoscendo la tutela della normativa comunitaria anche ai pacchetti turistici realizzati “su misura”[30].
In tale quadro evolutivo sono da ascrivere numerose pronunce di merito.
Per esempio di recente si è affermato la piena risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da vacanza rovinata rimandando la motivazione proprio ai principi della recente linea interpretativa fatta propria dalla Cassazione nelle sentenze ricordate e “preso atto dell’ormai non sporadico riconoscimento dato dalla giurisprudenza e non da ultimo dal legislatore al danno non patrimoniale inteso in senso ampio come lesione di interessi inerenti alla persona anche al di fuori delle ipotesi di reato”[31]. Altre pronunce hanno affermato la risarcibilità del danno da vacanza rovinata anche in assenza di reato e senza far riferimento alle citate sentenze di legittimità riconoscendo la risarcibilità di tale tipo di danno anche in assenza di specifica figura di reato.[32]
Ancora più di recente la stessa Corte di Cassazione ha ribadito che “la lesione di valori costituzionalmente riconosciuti o comunque tutelati da leggi speciali costituisce danno diretto di natura non patrimoniale risarcibile a norma dell’art. 2059 c.c. poiché il rinvio ricettizio di detta norma ai casi previsti dalla legge non è ascrivibile alla sola ipotesi del danno morale soggettivo derivante da reato”[33].
In buona sostanza il problema della risarcibilità del danno derivante da vacanza rovinata può dirsi oggi sostanzialmente risolto anche in considerazione del fatto che le sentenze della Corte di Cassazione n. 8827/2003 e n. 8828/2003 risultano essere state confermate dalla pronuncia della Corte Costituzionale, n. 233 del 11 Luglio 2003[34].
9. Le assicurazioni e il Fondo di garanzia
 
L’art. 99 prevede l’obbligo, per l’organizzatore e il venditore, di stipulare un’apposita assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per i rischi derivanti dalle ipotesi di cui all’art. 94 e 95.
L’oggetto di tale assicurazione è costituito dal risarcimento dei danni alla persona e di quelli diversi da quelli alla persona e derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Tale impostazione normativa venne più volte criticata già in sede di emanazione del d.lgs 111/1995 per non aver, il legislatore delegato, limitato l’assicurazione obbligatoria al solo risarcimento dei danni derivanti da inesatta o mancata esecuzione del contratto, pur avendo previsto, la legge di delega, che tale copertura dovesse essere estesa anche ai fondi depositati e alle spese di rimpatrio del viaggiatore. Di tal fatta, non essendo ipotizzabile una interpretazione estensiva della norma, rimborso e rimpatrio non sarebbero assistiti dalla garanzia obbligatoria.
Tale incertezza rimane. Se tale impostazione è pero’ vera, altrettanto lo è quella secondo la quale il rimborso dei fondi depositati e le spese per il rimpatrio del viaggiatore possono essere attinte dal Fondo di garanzia di cui al successivo art. 100.
Con ben quattro anni di ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 21,D. Lgs.111/95, è stato emanato il regolamento relativo alla gestione e al funzionamento di detto Fondo , con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 23 Luglio 1999, n. 349. il vertice del Fondo è costituito da un Comitato di gestione composto da quattro membri e presieduto dal Capo del dipartimento per il Turismo. Si critica l’assenza nel detto Comitato di gestione di qualsivoglia rappresentanza della categoria degli agenti di viaggio , che pur sono i finanziatori del fondo medesimo.
Tale Fondo è destinato al rimborso del prezzo versato e delle spese necessarie a fornire al viaggiatore un’immediata disponibilità economica in caso di rientro da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. I presupposti della operatività di tale Fondo sono legati all’inadempimento dell’organizzatore o a suo fallimento. Lo stesso è alimentato con una quota annuale pari allo 0,5 % dei premi versati per le polizza di assicurazione obbligatoria. Si è analogamente previsto un idoneo diritto di rivalsa del Fondo nei confronti del soggetto inadempiente . Deve rilevarsi la sostanziale inadeguatezza della quota dello 0,5% di cui si è appena detto, che risulta del tutto inidonea a fare effettivamente fronte non soltanto alle esigenze di rimpatrio del turista ma anche rispetto all’effettivo funzionamento del Fondo. Difatti i primi anni del nuovo millennio sono stati segnati da una crisi generalizzata del settore turistico scaturita dai tristemente noti eventi legati al terrorismo internazionale e ancor di piu’ acuita dalle tensioni internazionali che ne sono derivate , e tutto ciò ha inevitabilmente ridotto la propensione ai viaggi- vacanza, verso mete tradizionalmente ambite e di grande richiamo[35] . Si assiste pertanto al moltiplicarsi del dissesto finanziario non soltanto di piccoli tour operators ma anche di colossi del settore spesso collegati a grandi gruppi industriali .
In tale scenario non puo’ non emergere con evidenza lampante la necessità e l’urgenza di norme che approntino una maggior tutela del turista-consumatore e che si facciano carico in maniera adeguata del mutato scenario internazionale.
Avv. Antonio Adamo
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Codice del Consumo

Il Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206, meglio noto come Codice del Consumo, rappresenta il testo fondamentale di rifermento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Consulta al link sottostante  il testo del provvedimento.www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_consumo/codice.pdf